(17-12-2019) Scontrino o fattura ?

(17-12-2019) Scontrino o fattura ?

Scontrino elettronico 2020, per manutentori ed installatori rimangono i dubbi sull’adozione del nuovo registratore telematico.

Se per i punti vendita fissi non è cambiato quasi nulla, per coloro che invece operano fuori sede il Registratore Telematico sembra non essere la soluzione più comoda.

Probabilmente i motivi risiedono:

  • nel costo da sostenere per l’acquisto del Registratore Telematico,
  • nell’eventuale costo da sostenere per l’adeguamento del Registratore Telematico alla “lotteria degli scontrini”,
  • nella scarsa chiarezza delle disposizioni legislative,
  • nell’evitare un ulteriore “aggeggio” da portarsi appresso,
  • nella poca versatilità nelle situazioni “dubbie” che richiedono una successiva determinazione del corrispettivo,
  • nella probabile validità, dal 2021, del pagamento elettronico quale corrispettivo incassato.

Quattro alternative per adeguarsi alle nuove disposizioni senza dover dotare ogni tecnico del Registratore Telematico.

 

1 – Registratore Telematico solo in sede.

Una prima opzione intermedia, è costituita dall’installazione del Registratore Telematico nella sede fissa dove vengono emessi gli scontrini del giorno.

Per questa soluzione è consigliabile un confronto con il proprio consulente fiscale (esistono versioni contrastanti) poiché non è chiaro se il rilascio dello scontrino elettronico debba sempre essere contestuale e digitato sul posto, oppure  possa essere contestuale ma digitato dalla sede, oppure possa essere non contestuale ma emesso dalla sede entro il giorno stesso. Tutto ciò in considerazione del fatto che il corrispettivo viene comunque trasmesso all’Agenzia delle Entrate senza comportare evasione, e dovrebbe quindi rientrare tra gli errori formali non sanzionabili nel primo periodo di entrata in vigore del nuovo regolamento.

E’ comunque consigliabile accompagnare l’operazione dal rilascio di un qualsiasi rapporto di intervento firmato in cui viene segnalata la successiva emissione dello scontrino con eventuale invio con e-mail o watshapp all’indirizzo indicato dal cliente; nel caso di operazione contestuale è consigliabile l’annotazione del numero dello scontrino emesso dalla sede.

2 – App dell’Agenzia delle Entrate

In alternativa al registratore telematico, la trasmissione dei corrispettivi può essere effettuata tramite la procedura WEB gratuita predisposta dall’Agenzia delle Entrate, alla voce “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, il tecnico può compilare manualmente i dati richiesti (descrizione operazione, quantità, prezzo, aliquota IVA, modalità di pagamento).

Ovviamente si tratta di una operazione che necessita di connessione internet e risulta più lenta rispetto al Registratore Telematico, ma evita l’adozione dello stesso.

L’inserimento dello scontrino tramite App esegue un inserimento del corrispettivo “dematerializzato” (inserimento elettronico senza rilascio di supporto cartaceo) ma sarà necessaria la consegna del “documento commerciale” (su carta, con e-mail, con watshapp) se richiesto dal cliente.  E’ consigliabile  il rilascio di un qualsiasi rapporto di intervento firmato in cui venga annotato il numero dello scontrino elettronico emesso e/o l’indirizzo e-mail o watshapp richiesto dal cliente.

3 – Fatturazione elettronica degli interventi senza uso dei corrispettivi.

Una soluzione, molto considerata dai manutentori ed installatori, è la rinuncia all’uso dei corrispettivi emettendo sempre fattura. Questa soluzione trasferisce il carico contabile all’ufficio ma libera completamente il tecnico dalle incombenze amministrative.

Il grosso vantaggio di questa scelta risiede nel posticipare l’emissione del documento rispetto al momento della prestazione. Il rilascio di un semplice rapporto di intervento permetterà una successiva fase di:

  • Emissione fattura (con valutazione dei prezzi applicati al cliente)
  • Registrazione senza fattura (intervento in garanzia, intervento in contratto, etc.)
  • Registrazione con fattura ad altro soggetto (proprietario, ente, etc.)
  • Registrazione con fattura a casa costruttrice (prime accensioni)
  • Registrazione intervento non concluso con riprogrammazione

Fattura immediata. La fattura immediata è obbligatoria qualora ci sia un incasso totale o parziale dell’intervento, deve riportare la stessa data della prestazione e va inviata nei giorni successivi entro i termini di legge.

Fattura differita. La fattura differita è il classico documento riassuntivo dei documenti di trasporto e dei rapporti di intervento. Viene normalmente rilasciata a fine mese e va inviata nei giorni successivi entro i termini di legge.

Fattura semplificata. La fattura semplificata sostituisce a tutti gli effetti la fattura ordinaria ed ha il grosso vantaggio di richiedere solo il codice fiscale del cliente, una descrizione sommaria della prestazione ed un totale ivato. Per contro non può superare i 400 euro ivati e non può essere emessa per i soggetti che richiedono la fattura ordinaria (es. aziende, enti, etc.).

 

4 – Continuare con la Ricevuta Fiscale fino al 30 giugno 2020.

Altra valida soluzione è costituita dell’emissione della ricevuta fiscale, che però rimane valida solo fino al 30 giugno 2020. Il totale dei corrispettivi giornalieri non sarà più cartaceo ma andrà inviato in forma elettronica all’Agenzia delle Entrate (entro la fine del mese successivo).

Conclusioni.

L’esperienza vissuta nelle molteplici conferme, smentite e rinvii dei regolamenti attuativi consiglia una valutazione ponderata nell’acquisto del Registratore Telematico. Qualsiasi conclusione dovrà basarsi principalmente sulla propria tipologia di interventi e sulla propria organizzazione aziendale.

E’ importante considerare la grossa differenza tra i diversi tipi di intervento svolto:

  • per l’intervento codificato nel prezzo e pagato al momento della prestazione può essere comodo il Registratore Telematico (da considerare che diventerà probabilmente superfluo dal 2021 per i pagamenti con carta di credito),
  • per l’intervento codificato nel prezzo ma non pagato al momento della prestazione potrebbe essere conveniente una fatturazione differita che lascia ampi spazi di correzione,
  • per l’intervento non codificato nel prezzo non può essere emesso scontrino elettronico al momento della prestazione, ed è quindi consigliabile l’emissione di un rapporto firmato; il  successivo documento emesso dall’ufficio potrà essere alternativamente fattura o scontrino elettronico.

Non ultima tra le considerazioni sarà l’evoluzione della “Lotteria degli scontrini”, per ora rinviata al 1° luglio 2020.

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