Registro F-Gas

I gas fluorurati – maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico – sono gli idrofluorocarburi (HFC), iperfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). Si tratta di gas estremamente persistenti nell’atmosfera, il che significa che i loro effetti durano a lungo dopo la loro emissione.
Una serie di regolamenti europei e nazionali si sono susseguiti in materia, l’ultimo Regolamento Europeo (CE) n. 517/2014 del 16 Aprile 2014 stabilisce le nuove soglie di obbligatorietà basandole sul CO2 equivalente del gas contenuto abbandonando la soglia del peso contenuto (3 kg. di gas florurati).
Gli apparecchi soggetti ai controlli hanno l’obbligo di averei un registro dell’apparecchiatura F-Gas in cui andranno annotate tutte le operazioni che coinvolgono il circuito gas della macchina, questo registro non va confuso con il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva che riguarda la manutenzione e l’efficienza energetica dell’impianto.

Il “Regolamento Europeo (CE) n. 517/2014 del 16 Aprile 2014 stabilisce:

Quali sono le apparecchiature soggette ai controlli (articolo 4, paragrafi 1 e 2,)

    1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti: a) presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali; b) siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o c) contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.
    2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
      a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
      b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
      c) pompe di calore fisse;
      d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
      e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
      f) commutatori elettrici; g) cicli Rankine a fluido organico.
      Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’articolo 10. In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Quali siano le frequenze dei controlli (articolo 4, paragrafo 3)

  1. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:
    a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
    b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2
    equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
    c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.